PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 95 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

      «Art. 95. - (Custodia cautelare e detenzione di persone tossicodipendenti). - 1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o è stato condannato con sentenza anche non definitiva per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere detenuto in strutture idonee per lo svolgimento dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi».

      2. Il Ministro della giustizia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con uno o più decreti, all'individuazione e all'acquisizione, su basi territoriali, delle strutture previste dall'articolo 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ovvero all'accreditamento di comunità terapeutiche da destinare alla custodia cautelare e alla detenzione delle persone tossicodipendenti di cui al medesimo articolo 95.
      3. Con i decreti di cui al comma 2, il Ministro della giustizia provvede ad articolare le strutture e le comunità accreditate in tre tipologie, secondo la gravità della pena e l'evoluzione della situazione.
      4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

 

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speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.